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SCIA edilizia, ovvero: Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è un titolo abilitativo necessario, in linea di principio, quando l’intervento da realizzare interessa le parti strutturali di un edificio. E' necessaria per eseguire lavori di ristrutturazione su un immobile che non rientrano in edilizia libera e non richiedono un Permesso di Costruire (PdC) o una CILA. In pratica, la SCIA è richiesta per interventi che coinvolgono gli elementi strutturali dell’edificio senza alterarne volumetria, sagoma, superficie e prospetti. Nel dettaglio la SCIA va utilizzata per tutti gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 2bis dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. i dell'edificio;
Esistono varie tipologie di SCIA e precisamente:
A) SCIA Normale
B) SCIA alternativa al P.d.C.
C) SCIA Unica
D) SCIA condizionata



A chi è rivolto

Cittadini (proprietari dell’immobile o da chi abbia titolo) e Liberi Professionisti

Descrizione

SCIA edilizia, ovvero: Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è un titolo abilitativo necessario, in linea di principio, quando l’intervento da realizzare interessa le parti strutturali di un edificio. E' necessaria per eseguire lavori di ristrutturazione su un immobile che non rientrano in edilizia libera e non richiedono un Permesso di Costruire (PdC) o una CILA. In pratica, la SCIA è richiesta per interventi che coinvolgono gli elementi strutturali dell’edificio senza alterarne volumetria, sagoma, superficie e prospetti. Nel dettaglio la SCIA va utilizzata per tutti gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 2bis dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. i dell'edificio;
Esistono varie tipologie di SCIA e precisamente:
A) SCIA Normale
B) SCIA alternativa al P.d.C.
C) SCIA Unica
D) SCIA condizionata


Come fare

Inviare il modulo con la documentazione necessaria allo sportello Unico dell'Attività Edilizia, anche in via telematica. Alla SCIA devono essere allegati una serie di documenti comprensivi della relazione tecnica a firma del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti. Sommariamente la documentazione da allegare comprende:

  • elaborati grafici (planimetria, rilievo topografico, piante quotate, sezioni in scala, ecc.);
  • relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e ambientale dei locali;
  • relazione tecnica illustrativa dell’intervento;
  • documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
  • fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
  • dichiarazione del richiedente sui rifiuti inerti derivanti dai lavori;
  • ricevute di pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti;
  • procura speciale per la presentazione telematica della SCIA al SUAP (se non presentata direttamente dal titolare);
  • eventuali atti, pareri o verifiche di altri enti competenti (es. Vigili del Fuoco, ASL, ARPA).
  • documentazioni specifiche per singoli interventi da valutarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale
Inizio lavori: dopo la presentazione della SCIA, è possibile iniziare i lavori senza attendere ulteriori permessi o autorizzazioni comunali;
Comunicazione di fine lavori: terminati i lavori, è necessario comunicare la data di fine lavori allo Sportello Unico per l’Edilizia
Certificato di collaudo finale ed eventuale ricevuta della variazione catastale o una dichiarazione che l’opera non ha comportato modifiche del classamento.

Cosa serve

La SCIA va utilizzata per tutti gli interventi previsti dai commi1, 2 e 2bis dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ovvero:
comma 1
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera l), della legge n. 120 del 2020)
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
comma 2
Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
comma 2bis
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Cosa si ottiene

SCIA normale: strumento amministrativo da utilizzarsi per interventi edilizi di minore entità, ( Es.: manutenzione straordinaria) Tale tipologia di SCIA non può modificare parametri edilizi fondamentali come la volumetria complessiva, il prospetto o la localizzazione dell’edificio. È normata dall’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

SCIA alternativa al Permesso di Costruire: consente di eseguire interventi edilizi rilevanti senza dover richiedere il P. di C.  Tale procedura è normata dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.  La SCIA alternativa garantisce una procedura semplificata per interventi edilizi rilevanti, permettendo di avviare i lavori in tempi più rapidi rispetto al permesso di costruire, a condizione che siano rispettate le specifiche norme ed i requisiti previsti dalla legislazione vigente. Tale pratica è richiesta per interventi di ristrutturazione edilizia pesante, che includono modifiche significative come variazioni della volumetria e dei prospetti, cambi di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e modifiche della sagoma degli edifici vincolati. Oltre alle ristrutturazioni pesanti, la SCIA alternativa può essere utilizzata per interventi di nuova costruzione o ricostruzione urbanistica, disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

SCIA unica:  strumento amministrativo semplificato per l’avvio di attività che richiedono la presentazione di più SCIA settoriali. E' prevista dal D.L. 126/2016, e consente di concentrare in un’unica segnalazione tutte le comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dell’attività. La SCIA unica , oltre a semplificare la procedura, consente di iniziare l’attività il giorno stesso della presentazione della segnalazione, eliminando la necessità di attendere l’approvazione di ogni singola SCIA, purché tutte le condizioni e i requisiti previsti siano rispettati.

SCIA condizionata: richiede l’acquisizione di atti di assenso da altre autorità competenti prima di avviare l’attività edilizia. E' quindi necessario ottenere preventivamente le autorizzazioni da altri uffici o amministrazioni competenti. Quando un’attività è soggetta a SCIA condizionata, il richiedente deve presentare le relative istanze poer ogni singolo parere da richiedere, allo Sportello Unico per l’Edilizia contestualmente alla SCIA. Lo Sportello Unico rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e convoca una conferenza di servizi per acquisire i pareri e le autorizzazioni richieste. I lavori potranno iniziare a completamento dell'iter ammijistrativo con l'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie;

Tempi e scadenze

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. È necessario che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avviare l’attività al momento della presentazione. La consegna della SCIA può avvenire anche il giorno stesso in cui iniziano i lavori, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di 30 giorni  Il comune ha 30 giorni di tempo per effettuare controlli e verificare la regolarità della segnalazione. Se vengono rilevati problemi, il comune può richiedere ulteriore documentazione o, nei casi più gravi, sospendere i lavori. La SCIA ha una validità di 3 anni. Se i lavori non vengono completati entro questo periodo, sarà necessario presentare una nuova SCIA.

Quanto costa

Diritti di Segreteria € 75,00
Contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Ufficio Tecnico Comunale

Riferimenti Normativi

D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Legge 241/1990 e s.m.i.
D.Lgs. 222/2016, “Decreto SCIA 2”

Riferimenti Normativi Locali

Piano Regolatore Generale vigente
Regolamento Edilizio Comunaòle vigente

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 03/08/2024


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